lunedì 21 marzo 2022

RASI News Newsletter N.4 del 21/03/2022 SEI UN ARTISTA, ATTORE, DOPPIATORE, CANTANTE, MUSICISTA, STRUMENTISTA, ETC.?

Devi sapere che, grazie ai cosiddetti “Diritti Connessi”, ogni volta che una tua interpretazione/esecuzione (anche da artista non primario) GIÀ REGISTRATA e trasmessa da un’emittente radio o TV, ti spetta un equo compenso. PER INFO: R.A.S.I. Tel. +39.06.94359833 / Fax +39.06.94364413 Mail: info@reteartistispettacolo.it (sono previste convenzioni per le agenzie di rappresentanza degli artisti) NUOVO BANDO R.A.S.I. PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI: “L’ULTIMA GUERRA” È stato pubblicato sul sito WWW.RETEARTISTISPETTACOLO.IT il nuovo bando per la promozione delle attività professionali degli artisti interpreti esecutori dal titolo: “L’ultima guerra”. Tale bando è rivolto a tutti gli Artisti Interpreti Esecutori, soci e/o mandanti esclusivamente di R.A.S.I. e residenti in Italia, già aventi diritto, ovvero artisti interpreti esecutori che abbiano già incassato i compensi relativi ai diritti connessi. Il mancato possesso di tali requisiti comporterà la non ammissibilità al contributo. Il bando prevede contributi per le seguenti attività: a) Attività dello spettacolo dal vivo; b) Realizzazione di brevi cortometraggi o videoclip inediti anche con strumenti tecnologici innovativi; c) Formazione professionale anno 2022; d) Realizzazione di self tape, showreel, book fotografici, siti web anno 2022; Le richieste vanno presentate entro le ore 24.00 del giorno 15 aprile 2022 compilando l’apposito modulo al seguente link: https://www.reteartistispettacolo.it/it/promozione/bando-lultima-guerra.html Per informazioni potete contattare il numero della R.a.s.i. 06 94364413 dalle ore 09.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi. RIPARTIZIONI R.A.S.I. Sono state inviate le comunicazioni relative alle ripartizioni Musica 2020 e Acconti Video 2020. Gli artisti mandanti che non abbiamo ancora inviato indietro le fatture/ricevute compilate e sottoscritte sono invitati a trasmetterle al più presto. CONTRIBUTI FONDO PSMSAD Il Fondo PSMSAD (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici) sostiene gli iscritti nella loro attività professionale promuovendone la formazione, il perfezionamento e l'affermazione in campo nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere. La gestione del Fondo, prima attribuita all'ENPALS, è ora confluita nell'INPS – Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, con la titolarità legale affidata alla Direzione centrale per tutti gli atti di indirizzo e gestione, comprese le attività istituzionali per gli iscritti, rimaste inalterate. L'iscrizione al Fondo PSMSAD è rivolta ai cittadini italiani e comunitari che esercitano prevalentemente e con continuità le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore e autore drammatico. Possono iscriversi al Fondo anche i cittadini italiani e comunitari tra i 18 e i 35 anni, non ancora dediti all'attività artistica, ma in grado di dimostrare con adeguata documentazione la loro potenzialità a intraprendere la professione artistica. Le attività del Fondo sono disciplinate dal nuovo regolamento del Fondo PSMSAD (allegato 1). L'iscrizione al Fondo avviene con domanda e ha validità annuale. Il tacito rinnovo si formalizza con il pagamento del contributo annuale, aggiornato annualmente con determinazione presidenziale. A seguito dell'accoglimento della domanda (che non è automatico ma subordinato al parere obbligatorio della commissione tecnica competente), gli iscritti devono versare la quota d'iscrizione una tantum di 60 euro e quella associativa annuale di 60 euro, secondo le seguenti modalità: - bonifico postale su conto corrente 14111009, intestato a INPS DG EX FONDO PSMSAD, via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma; - o bonifico bancario su codice IBAN postale IT 90Y 07601 03200 000014111009 (dall'ufficio postale è sufficiente il versamento sul conto corrente postale n. 14111009, tramite bollettino postale generico) con causale “nome, cognome, anno di contributo e Fondo PSMSAD”. La domanda d’iscrizione va presentata compilando l’apposito modulo (allegato 2) “Domanda di iscrizione al Fondo PSMSAD” e allegando la documentazione richiesta da trasmettere all'indirizzo PEC dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it o spedito a mezzo raccomandata a/r a: INPS - Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali - Viale A. Ballarin, n. 42 - 00142 Roma. Gli iscritti al Fondo con un’anzianità d’iscrizione di almeno sei mesi, in regola con i versamenti annuali e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal regolamento, possono presentare domanda di concessione delle seguenti prestazioni: - contributo e/o patrocinio a manifestazioni; - premi di operosità o incoraggiamento e provvidenze economiche; - contributo per promuovere manifestazioni artistiche interdisciplinari; - contributo e/o patrocinio per la realizzazione di attività editoriale. Le domande per richiedere un contributo e/o patrocinio a manifestazioni, per la realizzazione di attività editoriali o per promuovere manifestazioni artistiche interdisciplinari, devono essere presentate ogni anno: dal 1° al 31 marzo per le iniziative previste dal 1° luglio al 30 settembre dello stesso anno; dal 1° al 30 giugno per le iniziative previste dal 1° ottobre al 31 dicembre dello stesso anno; dal 1° al 30 settembre per le iniziative previste dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo; dal 1° al 31 dicembre per le iniziative previste dal 1° aprile al 30 giugno dell'anno successivo. Quando le iniziative si accavallano su più periodi (ad esempio dal 28 giugno al 6 luglio), la domanda va presentata entro il termine previsto per la data di inizio iniziativa (nell'esempio citato va quindi presentata entro il 31 dicembre). Le domande per richiedere premi di operosità o incoraggiamento e provvidenze economiche devono essere presentate ogni anno nel rispetto dei termini di presentazione di cui agli artt. 18 e 28 del regolamento del Fondo: dal 1° al 31 marzo; dal 1° al 30 giugno; dal 1° al 30 settembre; dal 1° al 31 dicembre. La domanda di concessione va presentata compilando il modulo online “Richieste concessioni al Fondo PSMSAD” (allegato 3) e allegando la documentazione richiesta da trasmettere all'indirizzo PEC dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it o spedite a mezzo raccomandata a/r a: INPS - Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali - Fondo PSMSAD - Viale A. Ballarin, n. 42 - 00142 Roma. Di seguito la documentazione da allegare alla domanda di concessione delle singole prestazioni. Per il contributo e/o patrocinio a manifestazioni, per la realizzazione di attività editoriali o per promuovere manifestazioni artistiche interdisciplinari, devono essere allegati i seguenti documenti: - un'analitica descrizione dell'iniziativa e della sua valenza artistica con l'indicazione dell'eventuale intervento di altre istituzioni pubbliche o private, completa di una bozza o copia della brochure e del curriculum vitae firmato; - un analitico dettaglio delle voci di spesa per le quali si chiede l'assistenza all'Istituto completo di almeno tre preventivi di spesa redatti su carta intestata (datati e sottoscritti dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale che lo redige), per le richieste di contributo fino a 20mila euro IVA inclusa e di almeno cinque preventivi per richieste superiori a 20mila euro IVA inclusa; - una dichiarazione di attestazione dell'eventuale legame di coniugio o parentela/affinità entro il terzo grado dell'iscritto, con i componenti delle Commissioni tecniche. Per i premi di operosità o incoraggiamento e contributi alle spese di viaggi di studio o di perfezionamento, è necessario allegare una motivata domanda completa di documentazione sull'attività professionale svolta negli ultimi cinque anni o dei corsi di studi e degli attestati conseguiti in occasione di soggiorni all'estero e il curriculum vitae firmato. Per le provvidenze economiche si deve allegare una motivata domanda completa di documentazione in grado di dimostrare gli eventi di particolare gravità che ostacolano l'attività professionale e il curriculum vitae firmato. Le prestazioni assistenziali erogate non possono superare: - 1.800 euro per premio di incoraggiamento; - 2.580 euro per premio di operosità; - 2.580 euro per contributi alle spese per viaggi di studio e perfezionamento; - 2.580 euro per le provvidenze economiche. Maggiori informazioni potete ottenerle sul sito dell’Inps al link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/iscrizione-al-fondo-psmsad-e-richieste-concessioni VITALIZIO IN BASE ALLA LEGGE 440/1985 (Legge Bacchelli) La Legge 8 agosto 1985, n. 440 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli, dal nome dello scrittore Riccardo Bacchelli). Criteri e modalità per l'assegnazione del vitalizio sono stati definiti con il DPCM 4 febbraio 2010. Le fonti normative pongono a fondamento della concessione del vitalizio, rivolto esclusivamente a coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana, la previa verifica di tre requisiti: 1)lo stato di “particolare necessità”; 2)l’assenza di pronunce di condanne penali irrevocabili che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 3)il riconoscimento della chiara fama per aver illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari. Il requisito di cui al punto 3) è accertato dalla Commissione consultiva (Commissione Bacchelli). La concessione dell'assegno, deliberata dal Consiglio dei Ministri a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, viene attribuita con Decreto del Presidente della Repubblica e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L'importo massimo annuo del vitalizio ammonta a euro 24.000,00. Il beneficio può essere revocato nel caso in cui venga meno lo stato di necessità o intervengano condanne penali definitive che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Ufficio Competente: Dipartimento per il Personale, Servizio coordinamento, attività statistica e affari generali Contatti: Tel. (+39) 06 6779.6753, 06 6779.6748, 06 6779.4290 PEC:dip@pec.governo.it Ai sensi e per effetti del T.U. sulla Privacy (D.Lgs 196/03), del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR, del Decreto di Adeguamento -Dlgs. N.101/2018, La informiamo che titolare del trattamento dei dati è Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione Via Po 43 – 00198 Roma. I Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto da incaricati autorizzati, esclusivamente per dare corso all'invio della newsletter e per l’invio (anche via e-mail) di informazioni relative alle iniziative della R.A.S.I.. Gli indirizzi e-mail di questa mailing list provengono dall'indirizzario della R.A.S.I., da richieste di iscrizione alla newsletter pervenute al nostro recapito oppure da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in internet, da dove sono stati prelevati. Per altre informazioni potete consultare il nostro sito web www.reteartistispettacolo.it

giovedì 3 marzo 2022

SEI UN ARTISTA, ATTORE, DOPPIATORE, CANTANTE, MUSICISTA, STRUMENTISTA, ETC.?

Devi sapere che, grazie ai cosiddetti “Diritti Connessi”, ogni volta che una tua interpretazione/esecuzione (anche da artista non primario) GIÀ REGISTRATA e trasmessa da un’emittente radio o TV, ti spetta un equo compenso. PER INFO: R.A.S.I. Tel. +39.06.94359833 / Fax +39.06.94364413 Mail: info@reteartistispettacolo.it (sono previste convenzioni per le agenzie di rappresentanza degli artisti) Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. L’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061 ha disposto che l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’obbligo di assicurazione per i suddetti lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022. Soggetti assicurati La norma ha esteso l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, atteso che il gruppo C concerne i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Si precisa che ai fini assicurativi, dalla medesima data del 1° gennaio 2022, per le attività prestate dai lavoratori indicati specificatamente nel suddetto decreto interministeriale vige una presunzione legale di pericolosità, che integra le attività protette individuate all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto. Inoltre, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, l’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo. Infine, come indicato all’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda previsto dal citato articolo 1, comma 188. Per tutti i suddetti nuovi soggetti, la tutela assicurativa si applica per gli infortuni accaduti dal 1° gennaio 2022 e per le malattie professionali denunciate dalla medesima data. Lavoratori indicati nel decreto interministeriale 15 marzo 2005 iscritti obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il decreto 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, contiene l’elencazione tassativa nei tre gruppi A, B e C delle categorie dei lavoratori dello spettacolo che devono essere obbligatoriamente iscritti al predetto Fondo, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, ai quali pertanto dal 1° gennaio 2022 è estesa l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si espongono di seguito le categorie previste in ciascun gruppo. Gruppo A) Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Fanno parte di questo gruppo le seguenti categorie professionali artistiche e tecniche: artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà e attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d'orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d'armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attività musicali. B) Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento precedente. Fanno parte di questo gruppo le seguenti categorie professionali: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; artieri ippici; impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonchè presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films. C) Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Fanno parte di questo gruppo i lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni7, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritte obbligatoriamente alla gestione ex Enpals, che comprende sia il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia il Fondo pensione sportivi professionisti, sono invece elencate nel decreto 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo. Lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività promozionali indicate dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 L’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, in virtù di quanto specificatamente previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, precisa che dal 1° gennaio 2022 l’obbligo assicurativo vige anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento alle seguenti attività: a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo. N.B. Per espressa previsione di legge, per le attività di cui alle suddette lettere a) e b) non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, vale a dire l’obbligo del certificato di agibilità, finalizzato alla preventiva verifica della regolarità contributiva complessiva delle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, dei teatri tenda, degli enti, delle associazioni, delle imprese del pubblico esercizio, degli alberghi, delle emittenti radiotelevisive e degli impianti sportivi. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dai predetti soggetti all’Inps prima di far agire nei locali di proprietà (o nei locali sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i soli lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione. Come specificato dall’Inps, le imprese che si avvalgono delle prestazioni suddette di lavoro autonomo o di collaborazione sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione. In proposito, si evidenzia come, in coerenza con l’assetto della previgente regolamentazione, l’obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo. Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi dello spettacolo senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore. Di conseguenza, la sanzione amministrativa in parola sarà irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro. Di contro, come già peraltro previsto espressamente dalla legge di bilancio per il 2018, per le imprese è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile. Lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n.296 Questa disposizione, riformulata con decorrenza 1° dicembre 2007 dall’articolo 39-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 stabilisce, in alcuni casi specifici e per alcune determinate categorie di soggetti, l’esenzione dagli obblighi di iscrizione e di versamento della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Le esenzioni riguardano soltanto le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni fino a 5.000 euro, effettuate: a. da giovani fino a diciotto anni b. da studenti fino a venticinque anni c. da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni d. da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Tale obbligo deve sussistere nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni consistenti nelle esibizioni musicali indicate dalla norma. Come specificato dall’ ex Enpals nella circolare 30 gennaio 2008, n. 2 qualora si verifichi, nel corso dell’anno solare, il superamento del limite reddituale, i datori di lavoro o committenti sono tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000 euro all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme ordinarie. L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce che i suddetti soggetti sono compresi nell’obbligo assicurativo Inail indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro, non potendosi evidentemente discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla retribuzione annua lorda percepita dall’interessato. Soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo e obblighi di denuncia degli infortuni. L’articolo 3 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 individua i soggetti tenuti al versamento dei premi per l’assicurazione dei lavoratori autonomi iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per i contributi dovuti all’Inps, il comma 1 del citato articolo pone l’obbligo del versamento all’Inail del premio assicurativo a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate. Diversamente dalla vigente normativa in materia di contributi Inps, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è ugualmente in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni. Agli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i suddetti soggetti assicuranti sono considerati datori di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto e pertanto sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni. Si ricorda a tal fine che l’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo. Con riguardo agli infortuni in itinere, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni ulteriori in relazione all’obbligo di denuncia. L’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate: a. durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; b. durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; c. durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti a condizione che non sia presente un servizio di mensa aziendale. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. I lavoratori autonomi dello spettacolo in genere lavorano per più committenti contemporaneamente, rendendo le relative prestazioni nella stessa giornata anche in più luoghi di lavoro. Se l’incidente avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, per il percorso di andata, è riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale il lavoratore si stava recando e per il percorso di ritorno al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare ritorno all’abitazione. Si specifica che i lavoratori dello spettacolo spesso esercitano la loro prestazione lavorativa in trasferta, alloggiando quindi presso alberghi o altri luoghi disponibili. In tali casi la copertura assicurativa opera anche per questi luoghi di alloggio temporaneo. Se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso il cui luogo di lavoro il lavoratore si stava recando. Gli infortuni in itinere non sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, pertanto, non essendo imputati al soggetto assicurante, non determinano alcun aumento del premio. Prestazioni spettanti ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail. Le prestazioni economiche principali sono costituite dall’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (che impedisce totalmente e di fatto di lavorare), dall’indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico), erogato in capitale in caso di postumi compresi tra il 6 e il 15% e in rendita per i postumi dal 16% in poi e dalla rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge. Spettano, altresì, se ne ricorrono le condizioni, tutte le ulteriori prestazioni economiche previste dalla vigente normativa, come la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio, l’assegno funerario, l’assegno per assistenza personale continuativa, lo speciale assegno continuativo mensile, il rimborso per cure termali e il pagamento diretto per soggiorni climatici, il rimborso spese per l’acquisto di farmaci necessari al reinserimento socio-lavorativo e al miglioramento dello stato psicofisico. Con riguardo all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, si ricorda che ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, essa è corrisposta dall’Inail nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del medesimo decreto a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta. Ove la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni dei citati articoli da 116 a 120. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione e che l'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo della stessa carenza (secondo capoverso). Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di corrispondere l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa per i successivi due giorni è riferito alle imprese e ai committenti presso cui i lavoratori prestano la loro opera. PRECISAZIONI Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 comprende espressamente nella tutela anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, con applicazione delle disposizioni previste agli articoli 21 e 26, quest’ultimo concernente gli obblighi dei datori di lavoro in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. A seguito dell’estensione dell’assicurazione risultano poi definitivamente superate alcune questioni riguardanti l’operatività dell’obbligo assicurativo in relazione alla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali citate all’articolo 1, comma 3, n. 2728, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già assicurate all’Inail per rischio ambientale oltre per l’uso diretto di apparecchiature elettriche o elettroniche (quali per esempio ricetrasmittenti, telefoni, ecc.), di norma assunte con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e intermittente, sono senz’altro comprese nella tutela assicurativa, in quanto maschere, custodi e guardarobieri sono previsti espressamente nel gruppo B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A) del decreto interministeriale 15 marzo 2005. L’assicurazione opera, inoltre, anche per i generici, i figuranti e i figuranti lirici previsti nel gruppo A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo del suddetto decreto. Sono quindi superate le indicazioni della circolare Inail 10 giugno 1999, n. 47 relative alle “comparse”, per le quali era stato escluso l’obbligo assicurativo argomentando che la occasionalità delle relative prestazioni è tale da escludere la sussistenza del requisito della dipendenza. Si ricorda che l’assicurazione era già operante per i lavoratori subordinati. In particolare, come indicato nella circolare Inail 3 gennaio 1990, n. 1, l’obbligo assicurativo è stato esteso ai ballerini e tersicorei addetti all'allestimento, alla prova e all'esecuzione di pubblici spettacoli, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989, che aveva operato la rivisitazione del concetto di “opera manuale”. Come illustrato da ultimo nella circolare Inail 20 gennaio 2022, n. 6 riguardante l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3476 del 14 aprile 1994 sul rischio ambientale, l’ambito applicativo dell’assicurazione obbligatoria era stato ulteriormente ampliato. Con la circolare Inail 27 marzo 1995, n. 19 era stata trattata specificatamente l’assicurazione dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche, definendo le condizioni oggettive e soggettive per la tutela assicurativa, individuate nell’esposizione al rischio, in quanto chi lavora nel mondo dello spettacolo, operando in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, di cui al citato articolo 1, comma 3, n. 27, si viene a trovare in una oggettiva situazione di rischio potenziale derivante dall'ambiente lavorativo, e nello svolgimento di attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato, o in quanto socio lavoratore di società, categoria quest’ultima assimilata ai fini assicurativi ai dipendenti delle società. Si ricorda, infine, che costituiscono rapporti di lavoro subordinato, i contratti di somministrazione di lavoro, i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittenti e i contratti di prestazione occasionale, i cui lavoratori erano già assicurati all’Inail, in presenza dei requisiti oggettivi, anche in base alla normativa previgente. A seguito dell’estensione dell’assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, l’obbligo assicurativo ricorre indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo. Ai sensi e per effetti del T.U. sulla Privacy (D.Lgs 196/03), del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR, del Decreto di Adeguamento -Dlgs. N.101/2018, La informiamo che titolare del trattamento dei dati è Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione Via Po 43 – 00198 Roma. 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